Art. 11.
(Contingenti del personale da destinare all'estero).

      1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro della pubblica istruzione, con il Ministro degli affari esteri e con il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta dell'Agenzia, è definito il contingente biennale del personale di ruolo appartenente alle categorie di personale dirigente tecnico-ispettivo, dirigente scolastico, docente e amministrativo da destinare all'estero alle istituzioni scolastiche italiane e alle iniziative di formazione linguistico-culturale di cui all'articolo 6, nonché alle scuole europee. Tale contingente tiene conto delle indicazioni fornite dalle rappresentanze diplomatiche e consolari all'estero, nonché delle osservazioni e delle proposte avanzate dalle rappresentanze sindacali unitarie, in analogia a quanto disposto dalle norme vigenti sul territorio

 

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metropolitano. Nel medesimo decreto è altresì fissato il limite massimo di spesa per il citato personale, fermo restando quanto previsto dal comma 2.
      2. Il contingente del personale di ruolo di cui al comma 1 è stabilito entro il limite massimo di ottocento unità.
      3. Il personale docente con contratto a tempo indeterminato proveniente dai ruoli del Ministero della pubblica istruzione destinato alle iniziative di promozione della lingua e della cultura italiane all'estero è impiegato in compiti di coordinamento didattico-metodologico e di promozione dell'innovazione educativa a favore dei docenti locali, secondo modalità stabilite dal dirigente scolastico competente, d'intesa con il dirigente tecnico-ispettivo e sentiti le rappresentanze sindacali di categoria, nonché gli organi collegiali scolastici.